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Aiuti di Stato: la Commissione autorizza l'Italia ad applicare abbuoni d'interesse temporanei per i prodotti “verdi”

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La Commissione europea ha autorizzato, ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato previste dal trattato CE, un regime italiano che offre abbuoni d'interesse per la produzione di prodotti ecocompatibili (“verdi”) nel settore delle parti per automobili. La Commissione ha concluso che il regime agevolerà gli investimenti in prodotti che rappresentano un adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore per il miglioramento della tutela ambientale.

Il regime soddisfa pertanto le condizioni del quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato elaborato dalla Commissione, il quale consente agli Stati membri di disporre di un più ampio campo d'azione per agevolare l'accesso delle imprese ai finanziamenti nell'ambito dell'attuale crisi economica e finanziaria (vedi IP/08/1993 ), modificato il 25 febbraio 2009. La misura è quindi compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE, che autorizza gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.

Il commissario responsabile della Concorrenza Neelie Kroes ha dichiarato: "La misura italiana aiuterà le imprese a modificare il loro modello aziendale in funzione degli obiettivi ambientali dell'UE, evitando di falsare indebitamente la concorrenza."

Il 6 ottobre 2009 l'Italia ha notificato alla Commissione un regime temporaneo che offre prestiti agevolati per i prodotti verdi. I prestiti in questione possono essere concessi solo per investimenti connessi a prodotti che risulteranno conformi o superiori alle future norme ambientali dell'UE. La misura sarà incentrata sul settore dei componenti per auto e mirerà più precisamente a finanziare gli investimenti finalizzati a un adeguamento anticipato o al superamento della cosiddetta norma "Euro 6", che regola le emissioni per i veicoli passeggeri e commerciali leggeri.

I prestiti agevolati possono essere erogati fino al 31 dicembre 2010 e il tasso ridotto si applicherà per un massimo di due anni. La riduzione del tasso d'interesse è limitata al 50% per le piccole e medie imprese (PMI) e al 25% per le grandi imprese, rispetto al tasso di riferimento. Al momento di erogare il prestito si deve tener conto del profilo di rischio dell'impresa. Il budget complessivo è di 300 milioni di euro. Il regime di aiuti si applica soltanto alle imprese che il 1° luglio 2008 non erano in difficoltà.

Il regime è la quinta misura autorizzata per l'Italia nell'ambito del nuovo quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato, dopo il regime a favore del capitale di rischio (vedi IP/09/825 ), il regime di garanzie (vedi IP/09/852 ), il regime di aiuti fino a 500 000 euro (vedi IP/09/852 ) e il regime di prestiti agevolati (vedi IP/09/857 ). L'Italia è il quinto paese ad avvalersi delle disposizioni sugli aiuti per la produzione di prodotti verdi nell'ambito del quadro temporaneo dopo la Francia (vedi IP/09/205 ), la Germania (vedi IP/09/1223 ) , la Spagna (vedi IP/09/499 ) e il Regno Unito (vedi IP/09/333 ) .

La versione non riservata della decisione sarà consultabile con il numero N 542/2009 nel registro degli aiuti di Stato (State Aid Register) sul sito della DG Concorrenza una volta risolte eventuali questioni di riservatezza.

[26 ottobre 2009]

Argomenti (TAGS): Tutela dell'ambiente -

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