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In quest'are sono contenute le norme del Trattato -e quindi del cd. diritto primario- rilevanti ai fini dell'analisi in materia di aiuti di Stato.
L'art. 109 del Trattato CE è il fondamento normativo sul quale si fonda l'adozione di atti di diritto derivato che specificano il contenuto normativo previsto dal Trattato.
L'art. 108 del Trattato CE era, sino all'adozione del Regolamento n. 994 del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, l'unica fonte normativa di regole direttamente applicabili agli aiuti di Stato (le decisioni della Commissione avendo destinatari individuati non possiedono la caratteristica della generalità).
Nel decennio seguente sono stati adottati diversi regolamenti della Commissione (de minimis, occupazione, etc) sulla base del fondamento normativo garantito da quel regolamento del Consiglio.
Il Trattato di Lisbona aggiunge il quarto par. all'art. 108, garantendo una copertura nel trattato al potere della Commissione di adottare regolamenti di esenzione dall'obbligo di notifica.
Art. 108
L'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea è composto di tre commi. Il 1° contiene la nozione di aiuto di Stato "incompatibile".Il 2° prevede delle deroghe de iure alla incompatibilità. il 3° prevede delle ipotesi in cui la Commissione Europea può discrezionalmente dichiarare compatibile l'aiuto.
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