L'art. 109 del Trattato CE è il fondamento normativo sul quale si fonda l'adozione di atti di diritto derivato che specificano il contenuto normativo previsto dal Trattato.
Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.
[01 gennaio 1999]
Condividi su
Menu Trattato
Questo sito NON utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti. Per saperne di più