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Art. 109 Trattato CE

L'art. 109 del Trattato CE è il fondamento normativo sul quale si fonda l'adozione di atti di diritto derivato che specificano il contenuto normativo previsto dal Trattato.

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.

[01 gennaio 1999]

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