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La decisione di compatibilità non sana ex tunc l'illegittimità e non esclude l'obbligo di recupero.

Immagine rappresentativa per: La decisione di compatibilità non sana ex tunc l'illegittimità e non esclude l'obbligo di recupero.

La Corte di Giustizia afferma che uno Stato membro, che ha concesso un aiuto illegale in violazione degli obblighi di notifica e sospensione può ordinare il recupero dell'aiuto e deveordinare il recupero degli ineteressi per il tempo in cui l'aiuto era illegale anche in presenza di una decisione di compatibilità della Commissione.

Il Commento

Secondo l'avv. gen. l’obbligo di restituzione si estenderebbe a tutte le somme erogate fino alla adozione di una «decisione finale», ovvero sino a decorrenza del termine bimestrale previsto dall’articolo 230 per l’impugnazione della misura.
Estendere il termine fino a due mesi successivi alla misura si pone in linea di ideale continuità con una serie di pronunzie recenti cui l’avv. Gen. Mazàk fa riferimento (sentenza della Corte del 29 aprile 2004 nella causa C-91/01 – punti da 62 a 66, la quale a sua volta fa riferimento ad una serie di altre pronunzie in tal senso). Sebbene il caso C-91/01 riguardasse casi in cui profili di tutela dell’affidamento erano profondamente diversi, tuttavia l’orientamento che prevede che gli aiuti debbano essere recuperati anche in presenza di una decisione positiva della Commissione appare ormai consolidarsi.

Qualche riserbo critico dovrebbe, invece, mantenersi, sul fatto che una decisione positiva non consenta alcun affidamento sino allo scadere dei 2 mesi previsti perché possa essere fatto ricorso ex art. 230. Se si portasse un tale approccio alle estreme conseguenze, infatti, si concluderebbe che nessun atto comunitario è mai «finale», in quanto è sempre possibile che lo stessa sia dichiarata invalido a seguto di un rinvio pregiudiziale ex. Art. 234 TCE.

a cura di: Avv. Giovanni Mameli


Il testo delle conclusioni

Alcuni passaggi significativi delle Conclusioni:

"32. Diversamente da quanto sostenuto da alcuni degli intervenienti, non ritengo che una sanzione efficace per la violazione degli obblighi di notifica e sospensione, sanciti dall’art. 88, n. 3, CE potrebbe consistere, inter alia, nel fatto che il giudice nazionale ordini al beneficiario di un aiuto illegale, successivamente dichiarato dalla Commissione compatibile con il mercato comune, di pagare gli interessi sull’aiuto per il periodo durante il quale è stato pagato prematuramente. Inoltre, non ritengo che la possibilità per i concorrenti di richiedere un indennizzo per i danni causati da tale pagamento prematuro costituirebbe una sanzione efficace. È assai discutibile se in tali circostanze contendenti privati sarebbero motivati ad avviare procedimenti dinanzi ai giudici nazionali qualora l’attuale sanzione di recupero dell’aiuto illegale dovesse essere sostituita, ad esempio, da un semplice obbligo di pagare gli interessi per il prematuro pagamento dell’aiuto oppure da un’azione per il risarcimento dei danni subiti. In effetti, all’udienza il rappresentante del governo francese ha precisato che era improbabile che un concorrente sarebbe in grado di provare un nesso causale tra il pagamento prematuro dell’aiuto e qualsiasi supposto danno subito. Un tale approccio non fungerebbe come serio deterrente alla violazione dell’art. 88, n. 3, CE e minerebbe notevolmente la possibilità di controllo effettivo dell’aiuto da parte della Commissione secondo l’art. 88 CE.

33. A mio avviso, pertanto, si dovrebbe continuare a richiedere, in linea di principio, ai giudici nazionali di infliggere sanzioni, ordinando il recupero dell’aiuto illegale conformemente alle regole procedurali nazionali, a prescindere da una successiva decisione della Commissione attestante la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune. Tale procedura, lungi dall’indebolire il ruolo della Commissione, rendendo presumibilmente in alcuni casi di poca o scarsa rilevanza la sua decisione finale attestante la compatibilità di un aiuto, salvaguarda il ruolo della Commissione nel sistema del controllo degli aiuti di Stato istituito dagli artt. 87 CE e 88 CE e garantisce che non venga sminuito.

34. Inoltre, contrariamente alle tesi di alcuni degli intervenienti, non credo che sia possibile reinterpretare o modificare la giurisprudenza consolidata della Corte al riguardo come di recente confermato nella causa Transalpine Ölleitung oppure operare distinzioni significative in base alla situazione di fatto sussistente dinanzi al giudice nazionale nella presente causa e nelle cause FNCE, van Calster o Transalpine Ölleitung. Da una lettura delle cause FNCE e van Calster risulta molto chiaro che, ad esempio, la Corte intendeva estendere ai tributi riscossi per finanziare un aiuto illegale il principio generale che una decisione della Commissione attestante la compatibilità di un aiuto non può convalidare retroattivamente l’aiuto stesso. La Corte non intendeva limitare quel principio generale al rimborso dei tributi. Per quanto riguarda la propria decisione nella causa Transalpine Ölleitung, la Corte ha riconfermato il principio consolidato secondo il quale spetta ai giudici nazionali ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE tutelare i diritti dei singoli di fronte ad un’eventuale inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto di esecuzione degli aiuti prima che la Commissione abbia adottato una decisione finale che li autorizzi. Inoltre e fermo restando il punto precedente, la Corte, alla luce della particolare specificità dei fatti della causa in cui alcune parti avevano richiesto l’estensione di un aiuto sotto forma di rimborso di imposte a loro favore, ha ritenuto che i giudici nazionali, nel tutelare i diritti dei singoli debbano tenere in piena considerazione l’interesse comunitario e non debbano adottare misure che avrebbero il solo effetto di allargare la cerchia dei beneficiari dell’aiuto. La Corte quindi, al punto 50 della sua sentenza, ha affermato che «i giudici nazionali devono assicurare che i rimedi da essi adottati siano tali da eliminare concretamente gli effetti degli aiuti concessi in violazione dell’art. 88, n. 3, CE e non estendano semplicemente tali aiuti ad un’ulteriore, ma pur sempre limitata, categoria di beneficiari»."


Scarica il testo integrale delle Conclusioni dell'Avvocato Generale dal sito ufficiale della UE

Scarica il testo integrale della Sentenza dal sito ufficiale della UE

 

di Avvocato, Ph.D. Giovanni Mameli

Argomenti (TAGS): recupero degli aiuti illegali - Legittimo affidamento -

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