il 17 Novembre 2009 la Corte di Giustizia si è pronunciata sui tributi ambientali istituiti dalla Regione Sardegna (Causa C-169/08), in linea con le posizioni espresse dall'avvocato generale Kokott. In data 12 dicembre 2009 il dott. Marco Greggi ha commentato la sentenza sul suo blog dirittotributario.eu, in un interessantissimo post che ci ha autorizzato a ripubblicare.
Regione Sardegna. Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto applicabile solo ai soggetti fiscalmente residenti al di fuori della Regione: incompatibilità con la normativa in materia di Libera prestazione dei servizi (art. 49 CE) e con gli Aiuti di Stato (art. 87 CE). Non accettate le argomentazioni difensive fondate sulla coerenza del regime fiscale, specificità delle zone insulari, tutela dell’ambiente e della salute.
Con sentenza del 10 aprile 2008 nella causa T-233/04, il Tribunale europeo di Prima Istanza (TPI) ha chiarito la nozione di selettività costitutiva della fattispecie di aiuto di Stato fiscale, stabilendo che anche gli obiettivi particolari di una misura possono escludere la selettività di una misura se la stessa è conforme alla struttura del sistema.
L’ambito di riferimento entro il quale si valuta la selettività di una misura non deve essere necessariamente definito entro i limiti del territorio dello Stato membro interessato.
Decisione d’incompatibilità e di recupero dell’aiuto – Termine di prescrizione – Interruzione – Necessità di informare il beneficiario dell’aiuto di una misura interruttiva