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Regione Sardegna - C-169/08 - AVV GEN KOKOTT

Immagine rappresentativa per: Regione Sardegna - C-169/08 - AVV GEN KOKOTT

Regione Sardegna. Imposta regionale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto applicabile solo ai soggetti fiscalmente residenti al di fuori della Regione: incompatibilità con la normativa in materia di Libera prestazione dei servizi (art. 49 CE) e con gli Aiuti di Stato (art. 87 CE). Non accettate le argomentazioni difensive fondate sulla coerenza del regime fiscale, specificità delle zone insulari, tutela dell’ambiente e della salute.

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Il testo dell'Opinione dell'avvocato generale Kokott è disponibile sul sito ufficiale dell'Unione Europea.

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L'avvocato Generale Kokott si è pronunciata nel senso della incompatibilità dei tributi ambientali (cd. tasse sul lusso) della Regione Autonoma della Sardegna nel primo caso in cui la Corte di giustizia è stata adita in via pregiudiziale, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Corte costituzionale italiana.

Nel procedimento principale (un giudizio di legittimità costituzionale) è sottoposta a verifica l’imposta regionale della Regione autonoma della Sardegna (L'articolo 4, della Legge Regionale 4/2006, peraltro recentemente abrogato dall'articolo 2, comma 15 della Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 1: Finanziaria Regionale 2009 ), imposta che dal 2006 al 2008 veniva riscossa ogni anno nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre su determinati scali degli aeromobili privati e delle unità da diporto. L’obbligo fiscale riguardava solo i contribuenti che non avevano il proprio domicilio fiscale in Sardegna.

La Corte costituzionale ha richiesto l'interpretazione pregiudiziale della Corte di Giustizia per quanto concerne la compatibilità con il diritto comunitariodi una normativa fiscale avente le caratteristiche di quella sarda: più precisamente con la libera prestazione dei servizi (art. 49 CE) e con il divieto di aiuti di Stato (art. 87 CE).

Ad avviso della Corte Costituzionale, la decisione di rinviare è motivata dal fatto che una non conformità dell’imposta al diritto comunitario sarebbe rilevante anche per il giudizio di legittimità costituzionale, in quanto il diritto comunitario costituisce parte del parametro costituzionale di valutazione che deve essere applicato al caso concreto ("deve", in ragione della peculiarità del ricorso Costituzionale in via principale, nel quale la Corte Costituzionale è giudice unico della controversia).

L'avvocato Generale propone alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte costituzionale affermando:

"1) L’art. 49 CE osta ad una legge di una Regione autonoma in forza della quale viene riscossa un’imposta dettata essenzialmente da motivi di politica ambientale sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto dalle sole imprese aventi il proprio domicilio fiscale al di fuori di tale regione, ma non dalle imprese aventi il proprio domicilio fiscale all’interno della medesima.

2) Una legge regionale come quella adottata dalla Regione autonoma della Sardegna, in forza della quale viene riscossa un’imposta sullo scalo turistico degli aeromobili e delle unità da diporto dalle sole imprese aventi il proprio domicilio fiscale al di fuori di tale regione, costituisce un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, a favore di imprese che svolgono la stessa attività e hanno il proprio domicilio fiscale all’interno della medesima".

L'avvocato generale adotta, dunque, un approccio classico e non accoglie le argomentazioni difensive della Regione, secondo le quali la differenza di trattamento tra residenti e non residenti avrebbe dovuto trovarsi nel fatto che i primi si trovano in una situazione fattualmente e giuridicamente diversa dai secondi per quanto concerne la partecipazione alle spese pubbliche di "ripristino ambientale", rispetto alle quali i non residenti sono, di fatto, dei "free rider" ambientali.

Dal giudizio dell'avvocato generale possono, tuttavia, trarsi una serie di interessanti spunti di riflessione che potranno essere molto utili al futuro legislatore regionale e statuale, primo fra tutti il fatto che la fiscalità ambientale (e, di conseguenza, la gradazione del carico tributario legata al principio del "chi inquina paga") gode di piena cittadinanza nel diritto tributario comunitario, purché la differenza nel trattamento tributario sia riconducibile strutturalmente ed in via diretta alla natura ambientale del tributo (legame ritenuto labile dall'avvocato generale nel caso dei tributi sardi, in quanto troppo generale ed indiretto: cfr. par. 100-101).

Si ritiene, poi, che lo stesso schema argomentativo possa applicarsi anche agli altri ambiti in cui lo Stato (o un ente territoriale dotato di autonomia impositiva) decida di perseguire un obiettivo "orizzontale" extra-fiscale attraverso interventi strutturali di politica tributaria (occupazione, innovazione, ricerca).

In altri termini, affinché il trattamento tributario differenziato sia compatibile con le libertà comunitarie e con la normativa in materia di aiuti di Stato, le valutazioni ambientali (oppure sociali, etc) devono permeare la struttura stessa del tributo, contribuendo a delinearne il presupposto: a quel punto il trattamento differenziato costituirà (ove la differenza sia coerente con la struttura del tributo) semplicemente il riflesso della differenza giuridica e fattuale tra i soggetti colpiti all'interno dello schema di quel particolare tributo (in altri termini un mero riflesso del principio di uguaglianza), escludendo in tal modo la configurabilità di una violazione comunitaria.

Particolarmente significativo appare, altresì, il riconoscimento (di cui ai par 134 e 135) della sostanziale unitarietà - ai fini sia del diritto delle libertà fondamentali sia del diritto in materia di aiuti - delle valutazioni relative alla coerenza del differente trattamento tributario con la natura e struttura di un tributo.

In conclusione, dunque, nonostante la "bocciatura" dei tributi ambientali da parte dell'avvocato generale (e in attesa di conoscere il contenuto della sentenza della Corte di Giustizia) è innegabile che il tentativo della Regione Sardegna di utilizzare la propria potestà impositiva abbia consentito, sia alla Corte Costituzionale sia all'avvocato generale, di iniziare a chiarire alcuni aspetti oscuri del complesso rapporto tra potestà tributaria regionale e statale, e tra queste e la potestà comunitaria di tutela del mercato.

[02 luglio 2009]

di Avvocato, Ph.D. Giovanni Mameli

Argomenti (TAGS): selettività regionale - vantaggio - selettività materiale - Aiuti di Stato Fiscali -

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