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Decisione d’incompatibilità e di recupero dell’aiuto – Termine di prescrizione – Interruzione – Necessità di informare il beneficiario dell’aiuto di una misura interruttiva
SENTENZA DELLA CORTE del 6 ottobre 2005 nel procedimento C‑276/03, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese,
26 Va ricordato che l’art. 15 del regolamento n. 659/1999 prevede un termine di prescrizione di dieci anni che comincia a decorrere il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario. Ai sensi del n. 2, seconda frase, di questo stesso articolo, il termine di prescrizione viene interrotto da «[q]ualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegale».
27 Orbene, se tale disposizione contiene effettivamente un doppio riferimento ad «azion[i] intrapres[e] dalla Commissione» e a «richiest[e] della Commissione», ciò non può comunque significare che una richiesta di informazioni indirizzata da tale istituzione allo Stato membro interessato possa rappresentare un’«azione intrapresa dalla Commissione» solo a condizione che questa sia stata notificata al beneficiario dell’aiuto. Infatti, come precisa l’avvocato generale ai punti 87-90 delle sue conclusioni, il doppio riferimento può spiegarsi, per un verso, con una negligenza del legislatore, che sembra avere riprodotto, senza prestare attenzione alle diversità procedurali, la formula utilizzata dall’art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988/74, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1). Per altro verso, non può escludersi che vi siano talune situazioni in cui una «richiesta della Commissione» non rappresenta automaticamente e simultaneamente un’«azione intrapresa dalla Commissione». Infine, come rilevato dall’avvocato generale al punto 91 delle sue conclusioni, il regolamento n. 659/1999 ammette l’eventuale esistenza di molteplici misure interruttive (successive) poiché prevede, al suo art. 15, che ogni interruzione fa ripartire da zero il termine di prescrizione.
28 Quindi, la formulazione dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999 non fornisce alcuna indicazione quanto all’esistenza di un eventuale requisito di notificazione della misura al beneficiario dell’aiuto ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione.
29 È tuttavia necessario verificare se un siffatto requisito non sia desumibile dall’obiettivo perseguito dal citato art. 15.
30 A tale proposito, emerge dal quattordicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 659/1999 che, per ragioni di certezza del diritto, il termine di prescrizione mira a impedire il recupero degli aiuti illeciti, che non può più essere disposto. Infatti, il termine di prescrizione mira, segnatamente, a tutelare talune delle parti interessate, tra cui lo Stato membro interessato e il beneficiario dell’aiuto.
31 Dette parti interessate hanno quindi, effettivamente, un interesse pratico ad essere informate delle misure assunte dalla Commissione che siano idonee ad interrompere la prescrizione.
32 Tale interesse pratico non può tuttavia avere l’effetto di subordinare l’applicazione dell’art. 15, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 659/1999 alla condizione che le misure citate siano notificate al beneficiario dell’aiuto.
33 Infatti, il procedimento di cui all’art. 93, n. 2, del Trattato si svolge principalmente tra la Commissione e lo Stato membro interessato. Esso viene avviato nei confronti di tale Stato e non nei confronti dei beneficiari (v., in tal senso, sentenza 24 settembre 2002, cause riunite C‑74/00 P e C‑75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, Racc. pag. I‑7869, punti 81 e 83).
34 Certamente, la giurisprudenza ha riconosciuto in capo al beneficiario dell’aiuto taluni diritti procedurali. Tuttavia, questi ultimi mirano a consentire al beneficiario stesso di fornire informazioni alla Commissione e di far valere le sue argomentazioni, ma non gli conferiscono la posizione di parte nel procedimento.
35 Così, anche a supporre che la posizione di parte possa giustificare un requisito di notificazione, è sufficiente rilevare che il beneficiario dell’aiuto non gode di tale posizione.
36 Alla luce di quanto precede, il Tribunale non ha interpretato in maniera erronea l’art. 15 del regolamento n. 659/1999 nello stabilire che il termine di prescrizione poteva essere interrotto da una misura non notificata al beneficiario dell’aiuto, cioè, nella fattispecie, la richiesta di informazioni 17 gennaio 1997.
37 Effettivamente, il fatto che il beneficiario non abbia potuto nutrire un legittimo affidamento sulla regolarità dell’aiuto e il fatto che, dieci anni dopo la concessione dell’aiuto in questione, il regolamento n. 659/1999 non fosse ancora entrato in vigore non rappresentano fasi necessarie del ragionamento che conduce a tale interpretazione. Tuttavia, tali rilievi non compromettono il fondamento dell’interpretazione stessa.
38 Di conseguenza, il motivo dev’essere respinto in quanto infondato. Si deve quindi respingere il ricorso.
[06 ottobre 2005]
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