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Il tribunale di Prima Istanza UE apre alla fiscalità di vantaggio.

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Con sentenza del 10 aprile 2008 nella causa T-233/04, il Tribunale europeo di Prima Istanza (TPI) ha chiarito la nozione di selettività costitutiva della fattispecie di aiuto di Stato fiscale, stabilendo che anche gli obiettivi particolari di una misura possono escludere la selettività di una misura se la stessa è conforme alla struttura del sistema.

Con sentenza del 10 aprile 2008, il Tribunale europeo di Prima Istanza (TPI) ha chiarito la nozione di selettività costitutiva della fattispecie di aiuto fiscale. La sentenza riguarda il sistema olandese di allocazione dei diritti di emissione di inquinanti atmosferici ai sensi della Direttiva 2001/81/CE. Essa ha tuttavia valenza generale per tutti gli aiuti negativi, quali quelli fiscali, caratterizzati dalla rinuncia da parte dello stato alla riscossione di imposte od oneri nel quadro di un sistema generale.

Secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria (causa 173/73) costituiscono aiuti le misure dirette ad esonerare certe imprese dagli oneri derivanti dalla normale applicazione del sistema generale a meno che l'esonero si giustifichi per la natura di tale sistema. Tale giustificazione è stata quasi sempre rigettata nella pratica dalla Commissione. Da ciò l’incertezza giuridica che costringe a sottoporre ad approvazione comunitaria tutte le misure fiscali preferenziali anche se aventi carattere generale.

I fatti in causa

Con decisione C(2003)1761, la Commissione aveva autorizzato il regime olandese di allocazione dei diritti di emissione quale aiuto di stato in quanto conferiva un vantaggio economico a favore delle sole imprese ad elevato consumo considerandolo un aiuto compatibile. L’Olanda aveva tuttavia impugnato tale decisione sostenendo che il sistema in questione non costituiva un aiuto ma un regime generale finalizzato alla riduzione delle emissioni da parte delle imprese ad elevato consumo energetico.

Interesse della sentenza

Il TPI ha confermato che l’allocazione a certi beneficiari dei diritti di emissione costituiva un vantaggio (la rinuncia da parte dello stato al valore di mercato dei diritti concessi). Il TPI ha tuttavia annullato la decisione della Commissione in quanto il requisito di selettività necessario per integrare la nozione di aiuto non era soddisfatto. Secondo il TPI, sebbene la misura in questione differenziasse tra imprese e fosse quindi prima-facie selettiva, la differenziazione in questione derivava dalla stessa natura del sistema generale di diritti di emissione riservato alle sole imprese ad elevato consumo energetico.

La sentenza in rassegna chiarisce la nozione di giustificazione già tracciata dalla sentenza C-143/99, Adria Wien del 2001 ma la cui concreta portata era limitata dalle incertezze applicative. La Corte sostenne che la selettività era soddisfatta solo se, nell'ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento favoriva talune imprese rispetto ad altre “che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal provvedimento”. Era lasciata irrisolta la questione del se la giustificazione dovesse essere trovata con riferimento agli obiettivi del provvedimento ovvero da quelli generali del sistema. Una questione non da poco, dato che il riferimento alle finalità specifiche del provvedimento avrebbe permesso facili aggiramenti del divieto di aiuti di stato attraverso la fissazione di condizioni obiettive per le misure fiscali preferenziali anche se incompatibili col sistema generale. La sentenza in rassegna (punto 99) chiarisce che la selettività può trovare giustificazione negli obiettivi particolari della misura a patto che questa sia conforme alla natura e struttura generale del sistema. Il chiarimento restituisce ragionevolezza al controllo delle misure fiscali nazionali e legittima le misure di vantaggio generali.

(Pubblicato su Il sole 24 ore del 21 aprile 2008)

[23 aprile 2008]

di Avvocato, LL.M. Pierpaolo Rossi

Argomenti (TAGS): vantaggio - Aiuti di Stato Fiscali - Novità - selettività materiale -

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