Scelte rapide:

Versione Beta


Sei in: home page › giurisprudenza › corte di giustizia › regione sardegna - tributi ambientali - c-169/08


Regione Sardegna - Tributi ambientali - C-169/08

Copyright - Mauronster photographer

il 17 Novembre 2009 la Corte di Giustizia si è pronunciata sui tributi ambientali istituiti dalla Regione Sardegna (Causa C-169/08), in linea con le posizioni espresse dall'avvocato generale Kokott. In data 12 dicembre 2009 il dott. Marco Greggi ha commentato la sentenza sul suo blog dirittotributario.eu, in un interessantissimo post che ci ha autorizzato a ripubblicare.

Cadono in Lussemburgo le ultime due forme di prelievo regionali introdotte dalla Regione Sardegna con la L. regionale 11 maggio 2006, n.4 (modificata poi con L. regionale 29 maggio 2007, n. 2) e note come “tasse sul lusso”.

Si trattava di due imposte che, in sintesi, colpivano lo scalo in regione di aeromobili dedicati al trasporto privato di persone ovvero quello, in porti e approdi, di imbarcazioni da diporto quando l’esercizio del mezzo di trasporto era assunto da persona avente il domicilio fiscale al di fuori del territorio insulare.

Unitamente alle altre, che però non erano sopravvissute al vaglio di legittimità costituzionale della sentenza 102/08 della Consulta, dovevano la loro qualificazione all’intentio perseguita dal legislatore sardo: quella di assoggettare a una forma di prelievo diversificato operatori economici non residenti per impiegare il gettito così ottenuto per la salvaguardia dell’ambiente insulare.

Diversamente dagli altri prelievi, incostituzionali per violazione degli art. 3, 53, 117 e 119 della Carta, per quelli qui in questione la Consulta aveva sollevato ex art. 234 del Trattato una questione di incompatibilità con il diritto comunitario nella duplice prospettiva dell’art. 49 (libera prestazione di servizi) e dell’art. 87 (divieto di aiuti di stato), data la loro esclusiva incidenza su imprese non sarde.

Nell’uno e nell’atro caso la risposta dei giudici del Lussemburgo è stata netta, nel senso dei un’assoluta incompatibilità delle imposte in esame con il diritto comunitario.

Nella prima prospettiva (art. 49) la Corte ha confermato una lettura estensiva della libertà in questione, come tale in grado di comprendere anche la “libertà dei destinatari dei servizi” che entra in gioco quando il prestatore si sposta presso il destinatario per ivi svolgere la sua attività.

Una discriminazione può, tuttavia, essere tollerata se è tale solo apparentemente (cfr. § 42): quando cioè nei fatti va a ricostruire una simmetria altrimenti persa fra concorso alle pubbliche spese e fruizione di servizi. Si tratta, in fin dei conti, di un corollario della massima aristotelica nicomachea per la quale se da un lato non è ammissibile trattare gli uguali in modo diverso, dall’altro non lo è neppure trattare i diversi in modo uguale (nella giurisprudenza comunitaria si vedano i precedenti sentenza 279/93 § 31 e sentenza C-527/06 § 59).

Neppure in questo senso, tuttavia, le “tasse” in questione hanno superato il vaglio della giurisprudenza comunitaria: da un lato, perché la finalizzazione del gettito in questione alla salvaguardia dell’ambiente (sì da considerare le imposte in questione quasi alla stregua di tributi di scopo e a legittimare quindi la loro asimmetria come rilevato in sentenza C-303/07 §§ 71 e 72) non sarebbe né confermata nei fatti (si veda il § 43 della sentenza) né troverebbe riscontro in una analogo prelievo “ambientale” applicato ai soli sardi; dall’altro perché l’assoggettamento alla fiscalità generale (utilizzata anche per la salvaguardia dell’ambiente) da parte degli isolani non è considerata elemento adeguato dalla Corte. In questa seconda prospettiva, tuttavia, non va taciuto che così ragionando essa implicitamente legittima (cfr. §§ 46 e 47) ipotesi di free raiding di beni pubblici che invece dovrebbero essere scongiurate proprio per quelle ragioni di coerenza (o coesione) del sistema tributario (regionale, in questo caso) che in altri contesti invece hanno portato a conclusioni diverse.

Neppure la natura regionale del prelievo, poi, ha evitato alla Sardegna l’esito che si è sintetizzato sopra dal punto di vista dell’art. 87.

La selettività del vantaggio accordato alle imprese sarde (escluse dal versamento delle “tasse” in questione) non sarebbe tale (nella prospettiva della dottrina europea e della richiamata giurisprudenza C-88/03) se riferita al contesto di applicazione, vale a dire la regione Sardegna. In altri termini, come insegna la stessa giurisprudenza comunitaria riportata: una misura fiscale può essere selettiva oppure no a seconda della prospettiva nella quale è valutata. Così un prelievo che costituisce aiuto di stato in una dimensione nazionale, non lo è (non è selettivo) se invece è apprezzato in un contesto regionale, come appunto nel caso della Sardegna, peraltro dotata di autonomia statutaria adeguata a giustificare una diversa prospettiva di valutazione.

Neppure queste considerazioni hanno trovato riscontro nella Corte, che pur confermando i precedenti in materia, ha ritenuto che il giudizio debba altresì tener conto di un (non meglio precisato) obiettivo perseguito attraverso la misura in esame che può ugualmente determinare un esito selettivo inaccettabile (cfr. § 61). In questo senso appare evidente o la natura tautologica del ragionamento della Corte o la sua incoerenza con la ratio decidendi manifestata nei precedenti in materia.

Insomma la bocciatura a tutto campo dei prelievi tributari sardi in questione, più che probabile date le conclusioni dell’Avvocato generale Kokott (presentate il 2 luglio 2009), conferma una lettura rigida del divieto di aiuti di stato che se da un lato garantisce la efficiente ed efficace salvaguardia della parità concorrenziale, dall’altro non può che far riflettere nella misura in cui trascura sia le innegabili specificità della realtà insulare sarda, sia finisce per negare la legittimazione a determinate forme di prelievo orientate alla protezione dell’ambiente e della salute.

Si tratta di un modo del tutto particolare di salutare il rinnovato riconoscimento e rispetto delle “autonomie locali” dell’art. 3 bis, introdotto dal Trattato di Lisbona (art. 1) che proprio in questi giorni entra in vigore.

[17 novembre 2009]

di Dott. Marco Greggi

Argomenti (TAGS): selettività regionale - viola la concorrenza - incide sugli scambi - vantaggio - Aiuti di Stato Fiscali -

Condividi su

  • Condividi su Facebook
  • Condividi su Twitter
  • Condividi su Indoona