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Autocertificazione aiuti di Stato: riduzione ordinaria del cuneo fiscale e de minimis non sono aiuti!!

Immagine rappresentativa per: Autocertificazione aiuti di Stato: riduzione ordinaria del cuneo fiscale e de minimis non sono aiuti!!

L'Italia si è adeguata alle critiche della Commissione Europea introducendo una norma generale attuativa della cd. Giurisprudenza Deggendorf (Causa C-355/95) nel comma 1223 della Finanziaria per il 2007 (L. 296/06) secondo la quale gli Stati devono astenersi dall'erogare aiuti nuovi ai beneficiari di aiuti illegittimi.

Le fonti normative e regolamentari


L'Italia ha dato attuazione alle raccomandazioni della Commissione Europea con il Comma 1223. dell'articolo unico della Finanziaria 2007 (legge 296/2006)

"I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunita' europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma."


Sotto un profilo pratico, degno di segnalazione è il fatto che il DPCM del 23 Maggio 2007 - GU 160 del 12 Luglio 2007*, che individua gli aiuti automatici per i quali è necessaria l'autocertificazione non sia scaricabile dalle pagine dell'agenzia. Non solo, se lo si cerca sulla Banca dati di documentazione tributaria di www.finanze.it si è tratti in inganno dal fatto che l'unico risultato disponibile è un diverso DPCM, sempre in materia di aiuti, avente stessa data (anche se diversa data di pubblicazione in GU).

I Modelli e le istruzioni sono scaricabili dal sito della Agenzia delle Entrate.
Per quanto concerne gli aiuti erogati attraverso sgravi contributivi, il modulo SC36_Aiuti di Stato e la Circolare numero 124 del 13-11-2007 sono scaricabili dal sito dell'INPS.

L'introduzione della norma in parola, ed in particolare le norme di attuazione della stessa di rango non legislativo, presentano alcuni alcuni aspetti di criticità, aggravati dal coacervo di interpretazioni contrastanti proposte dai commenti che si susseguono nei diversi quotidiani specializzati.

La riduzione "ordinaria" del cuneo


In primo luogo si deve sgombrare il campo dal primo è più grave equivoco.

Da un punto di visto giuridico-formale la riduzione "ordinaria" del cuneo non costituisce aiuto di Stato.

Anche a prescindere da quanto affermato dalla amministrazione nella sua circolare 61/E del 19 novembre 2007 (e sebbene chi scrive abbia un opinione teorica differente riguardo la natura della riduzione del cuneo, per la quale si rimanda ad un articolo di prossima publlicazione su questo sito), ciò non toglie che la Commissione Europea si sia espressamente pronunciata escludendo la natura di aiuto di Stato della riduzione ordinaria del cuneo nella Decisione n 184 del 2007.

Tale pronuncia costituisce una presa di posizione ufficiale dell'Istituzione Comunitaria sul fatto che la misura in questione non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, c.1 TCE.

Pertanto, anche se è vero

  • che l'ultima parola nella interpretazione dei requisiti di un aiuto di Stato ex art. 87, c.1 spetta alla Corte di Giustizia ed ai giudici Nazionali e non alla Commissione Europea;

  • che potrebbe anche ipotizzarsi che in un futuro la riduzione ordinaria del Cuneo venga riclassificata come aiuto di Stato a seguito di un giudizio della Corte di giustizia instaurato a seguito di una richiesta di interpretazione pregiudiziale (come sucesso al principio della seletività territoriale nel caso della sentenza Azzorre C-88/03);


tuttavia, l'ipotesi appare alquanto improbabile e, in ogni caso, ad oggi il diritto di fonte comunitaria ad oggi vigente è riconducibile alla pronuncia in materia della Commissione Europea la quale, con la Decisione n 184 del 2007, ha affermato che la norma in parola non introduce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, c. 1 TCE.

Si ricorda che la Decisione è un atto normativo sovraordinato alle norme interne, direttamente applicabile nel nostro ordinamento e, pertanto, non solo vincolante per lo Stato ma altresì produttivo di situazioni giuridiche soggettive tutelate in capo ai privati.

In conclusione, può rilevarsi che in un contesto quale quello appena delineato, anche una eventuale futura ri-qualificazione come aiuto da parte della Corte di giustizia della riduzione ordinaria del cuneo non avrebbe conseguenze in temrini di obblighi di recupero degli aiuti, in quanto la posizione della Commissione avrebbe dato origine ad una evidente necessità di tutela dell'affidamento sia dello Stato che dei beneficiari.

Di conseguenza, dato che il comma 1223 della finanziaria 2007 sopra riportato prevede che siano tenuti all'autocertificazione i "destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato", appare evidente che l'autocertificazione non debba essere compilata da chi beneficia della riduzione "ordinaria" del cuneo.

Le misure "de minimis" si presumono non aiuto ex art. 87 c.1 TCE... almeno in astratto!



Il DCPM 2007 del 23 maggio 2007, sopra citato, specifica all'articolo 1, la sussistenza dell’obbligo di presentare l’autocertificazione anche per le "agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea" per le quali "l'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 […] non vi sia".

Il Decreto fa riferimento ai casi a riconducibili alla applicabilità dei cd. regolamenti di esenzione (Block Exemption Regulations) dall'obbligo di notifica per le misure che abbiano determinate caratteristiche.

Tuttavia la situazione del de minimis è, giova ricordarlo, completamente diversa da quella degli altri Regolamenti di esenzione (PMI, occupazione, etc) nei quali a fronte di misure che sono aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, comma 1, viene introdotta una presunzione di compatibilità: la misura che è aiuto ex art. 87, comma 1 – e che come tale sarebbe, in principio, incompatibile - si presume, invece, compatibile alla luce delle più consolidate valutazioni di merito della Commissione ex art. 87 c. 2 e 3 del trattato, cristallizzate nei Regolamenti.

L'estensione anche a chi voglia beneficiare di aiuti erogati conformemente al de minimis dell'obbligo di presentare l'autocertificazione, fatta nel successivo del DPCM del 23 Maggio 2007 - GU 160 del 12 Luglio 2007, all'articolo 8 rubricato "Formulazione della dichiarazione sostitutiva", implica, invece, un'estensione non necessaria e potenzialmente illegittima di quanto previsto dal comma 1223 che limitava l'obbligo di presentare l'autocertificazione ai destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del TCE.

L’articolo 2, comma 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 “de minimis” prevede, infatti, che “Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite (…) del presente articolo devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3”.

Il regolamento de minimis introduce una presunzione comunitaria di "non aiuto di Stato ex art. 87, c. 1 TCE" per gli aiuti al di sotto di una certa soglia quantitativa. Ovviamente, non essendo aiuto, le stesse misure non sono soggette all’obbligo di notifica.

La non soggezione all’obbligo di notifica è, quindi, conseguenza del fatto che le misure dotate di tali requisiti non devono considerarsi aiuti incompatibili ai sensi dell’articolo 87, comma 1 TCE.

Il riferimento al de minimis contenuto nel DPCM è, pertanto, ad avviso di chi scrive, contrastante con quanto previsto dal comma 1223 dell'articolo unico della legge finanziaria sopra riportato, il quale fa espresso riferimento ai sogetti che vogliano beneficiare di "aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato".

Considerato che, ai sensi dell'omonimo Regolamento Comunitario le misure cd. de minimis non costiuiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, c. 1, di conseguenza il DPCM e gli atti attuativi dello stesso, compresi i modelli, sembrano essere viziati da illegittimità per contrasto con la citata norma di legge sovraordinata (comma 1223 e regolamento de minimis).

In conclusione, tuttavia, per ragioni di cautela fiscale suggerite dalla novità e complessità della questione sollevata, non ci sentiamo di suggerire ai contribuenti di ignorare l'obbligo di presentare l'autocertificazione anche quando si voglia beneficiare di misure erogate conformemente a quanto previsto dal Regolamento "de minimis".

* * *

(Aggiornamento del 14 dicembre 2007)

Con la risoluzione 375/E l'amministrazione finanziaria corregge l'errore qui segnalato in riferimento al de minimis a seguito di una nota dell'11 dicembre 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

A seguito del mutato orientamento dell'amministrazione non sono quindi più sussistenti le ragioni di cautela che potevano indurre a presentare l'autocertificazione,anche se tecnicamente illegittima.

Di conseguenza, coloro che intendano beneficiare di agevolazioni automatiche erogate conformemente alle previsioni del regolamento de minimis non sono tenuti a presentare l'autocertificazione in quanto le stesse si "presumono" non aiuto ai sensi dell'articolo 87, c.1 TCE.

* Il DCPM del 23 maggio 2007 sopra scaricabile è stato reperito su google nella versione messa a disposizione dalla Camera di Commercio di Prato.

[02 dicembre 2007]

di Avv. Giovanni Mameli

Argomenti (TAGS): recupero degli aiuti illegali - de minimis - incide sugli scambi - Legittimo affidamento - Novità -

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