Con sentenza del 10 aprile 2008 nella causa T-233/04, il Tribunale europeo di Prima Istanza (TPI) ha chiarito la nozione di selettività costitutiva della fattispecie di aiuto di Stato fiscale, stabilendo che anche gli obiettivi particolari di una misura possono escludere la selettività di una misura se la stessa è conforme alla struttura del sistema.
L'Italia si è adeguata alle critiche della Commissione Europea introducendo una norma generale attuativa della cd. Giurisprudenza Deggendorf (Causa C-355/95) nel comma 1223 della Finanziaria per il 2007 (L. 296/06) secondo la quale gli Stati devono astenersi dall'erogare aiuti nuovi ai beneficiari di aiuti illegittimi.