L'Italia si è adeguata alle critiche della Commissione Europea introducendo una norma generale attuativa della cd. Giurisprudenza Deggendorf (Causa C-355/95) nel comma 1223 della Finanziaria per il 2007 (L. 296/06) secondo la quale gli Stati devono astenersi dall'erogare aiuti nuovi ai beneficiari di aiuti illegittimi.
La Corte di Giustizia (Causa C-119/05) ha afferma to che il diritto comunitario osta all'applicazione del principio dell'autorità della cosa giudicata ove lo stesso contrasti con il principio di effettività, nei limiti in cui l’applicazione del primo principio impedisce il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con decisione della Commissione divenuta definitiva.
La Corte di Giustizia afferma che uno Stato membro, che ha concesso un aiuto illegale in violazione degli obblighi di notifica e sospensione può ordinare il recupero dell'aiuto e deveordinare il recupero degli ineteressi per il tempo in cui l'aiuto era illegale anche in presenza di una decisione di compatibilità della Commissione.